Portabici sul gancio traino: regole su targa, luci, pannello, pesi e sporgenze, con indicazioni per il montaggio e le multe previste dal Codice della Strada

Il portabici montato sul gancio traino è una delle soluzioni più comode per trasportare biciclette muscolari ed elettriche. Una volta installato dietro l’auto, il portabici modifica l’ingombro del veicolo, può coprire la targa, nascondere i fanali e aumentare il peso gravante sul gancio. Per circolare occorre quindi rispettare requisiti tecnici, limiti dimensionali e modalità di segnalazione precise.
Il quadro normativo è stato chiarito dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 dicembre 2024. Il provvedimento disciplina le strutture amovibili posteriori poggianti sul gancio di traino e assimila espressamente i portabiciclette ai portabagagli e ai portasci.
In ogni caso, quando l’installazione rispetta le condizioni stabilite dal decreto, non serve aggiornare la carta di circolazione. Restano invece a carico del conducente il corretto montaggio, la stabilità delle biciclette, il funzionamento delle luci supplementari e la regolare esposizione della targa.
A quali veicoli si applicano le nuove regole
Il decreto riguarda i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1. Nella prima rientrano le automobili e gli altri mezzi destinati al trasporto di persone con non più di otto posti, oltre a quello del conducente. La categoria N1 comprende invece i veicoli progettati per il trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, come molti furgoni e veicoli commerciali leggeri.
La disciplina prende in considerazione le strutture:
- amovibili;
- installate posteriormente a sbalzo;
- appoggiate sul gancio di traino;
- capaci, da sole o con le biciclette caricate, di coprire la targa o i dispositivi posteriori di illuminazione e segnalazione.
Quando il portabici non nasconde nemmeno parzialmente la targa e i fanali, non entrano in gioco tutte le prescrizioni sui dispositivi supplementari. Rimangono comunque validi i principi generali sulla sistemazione del carico, sugli ingombri e sulla sicurezza della circolazione.
Il portabici è considerato un carico sporgente
Il decreto qualifica le strutture poggianti sul gancio come carico sporgente posteriormente. Non vengono quindi considerate un rimorchio, né trasformano l’auto in un complesso di veicoli. Il portabici deve rispettare l’articolo 164 del Codice della Strada che regola la sistemazione del carico e vieta configurazioni capaci di compromettere la stabilità, ridurre la visibilità, coprire targa e fanali oppure creare pericolo per gli altri utenti.
Anche quando il supporto è venduto come accessorio specifico per un determinato modello di automobile, il conducente deve verificare l’intero sistema formato da auto, gancio, portabici e biciclette.
Serve l’aggiornamento della carta di circolazione?
L’installazione di un portabici amovibile conforme al decreto non richiede visita e prova alla Motorizzazione e non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione. La semplificazione vale a condizione che siano rispettati:
- le masse massime ammesse per il veicolo;
- i limiti di carico sui singoli assi;
- il carico verticale massimo sopportabile dal gancio;
- i requisiti di omologazione della struttura;
- le istruzioni fornite dal produttore;
- le prescrizioni su targa, fanali e ingombri.
Non va confusa l’installazione del portabici con quella del gancio di traino. Il gancio deve essere già installato e ammesso sul veicolo secondo la normativa applicabile. Il decreto del 2024 evita l’aggiornamento per la struttura amovibile.
Quale omologazione deve avere il portabici
Il prodotto deve essere omologato in conformità al regolamento UNECE 26 e riportare il relativo marchio. Il decreto richiede anche la presenza delle istruzioni di montaggio redatte dal costruttore. La documentazione deve fornire indicazioni sufficienti per:
- collegare correttamente la struttura al gancio;
- installare gli eventuali dispositivi supplementari;
- verificare la compatibilità con il veicolo;
- rispettare il carico massimo ammesso;
- fissare le biciclette nei punti previsti.
Un portabici privo di identificazione, acquistato senza documentazione o modificato artigianalmente espone a problemi sia durante un controllo sia in caso di incidente. L’omologazione non autorizza, da sola, qualunque configurazione. Il modello deve essere compatibile con il gancio, con l’auto, con il numero di biciclette e con il peso che si intende trasportare.
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