L’uso crescente dell’intelligenza artificiale nei trasporti mette al centro una domanda cruciale: chi risponde quando un sistema autonomo sbaglia? Dalla guida automatizzata alla gestione intelligente delle infrastrutture, la trasformazione in atto impone di ripensare modelli di responsabilità civile e penale, nesso causale e ruolo della supervisione umana

L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nei trasporti sta determinando una trasformazione strutturale nei modelli di gestione delle infrastrutture e dei relativi servizi, con applicazioni che spaziano dai veicoli a guida autonoma alla gestione intelligente del traffico, fino alla manutenzione predittiva di mezzi e infrastrutture.
Tali innovazioni promettono benefici significativi in termini di efficienza, sicurezza e sostenibilità [1]. Tuttavia, l’integrazione dell’AI nei sistemi di mobilità solleva una serie di quesiti inediti.
Ad esempio, la questione di chi debba rispondere in caso di incidente causato da un veicolo in modalità autopilot, se il conducente o il produttore del veicolo, è tutt’altro che banale [2]. Analogamente, se un algoritmo predittivo fallisce causando un danno, è necessario determinare il nesso causale e chiarire quale soggetto – se il produttore, l’operatore o il gestore dell’infrastruttura – ne sia legalmente responsabile. Del resto, nel settore dei trasporti, la mancata rilevazione di un deterioramento strutturale o del malfunzionamento del componente di un veicolo, può risultare particolarmente grave, sia per l’entità dei beni coinvolti sia per l’elevato rischio correlato all’integrità fisica degli utenti [3] [4].
Tali questioni evidenziano la necessità di esaminare con rigore i profili di responsabilità giuridica connessi all’uso dell’AI nel settore. Parallelamente, l’evoluzione tecnologica ha spinto le autorità regolatorie a elaborare nuovi strumenti normativi. L’Unione Europea, in particolare, ha adottato un approccio basato sull’analisi del rischio attraverso il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) [5], cercando di bilanciare l’innovazione con la tutela della sicurezza, della salute e dei diritti fondamentali dei cittadini europei nonché con la salvaguardia della competitività industriale e tecnologica del settore [6]. Tale approccio, ex ante, tuttavia, incontra il duplice rischio di obsolescenza regolatoria e di classificazioni eccessivamente rigide [7].
Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel nuovo scenario della mobilità
Il presente articolo si propone di approfondire i temi sopra delineati, con particolare riferimento ai profili di responsabilità civile e penale connessi all’impiego dell’AI nel settore dei trasporti, ponendo attenzione specifica agli errori predittivi e ai danni derivanti da malfunzionamenti algoritmici. Saranno pertanto analizzati il principio di precauzione, la prova del nesso causale e le ipotesi di responsabilità omissiva, nonché le forme di responsabilità riconducibili al produttore, all’operatore e all’ente gestore.
In conclusione, saranno esaminate alcune possibili soluzioni normative e interpretative volte a chiarire e delimitare tali profili di responsabilità, nella prospettiva di un equilibrio tra tutela delle vittime e incentivo all’innovazione nel settore dei trasporti intelligenti. . . . . . .
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