
Parlare di questi tempi di acquisto di auto aziendali potrebbe risultare molto utile ad un imprenditore e/o un professionista che sta pensando di cambiarle con visione lungimirante.
Se poi questa informazione è volta a sottolineare quanto sia oggi vantaggioso farlo con l’aiuto di un consulente automotive, che non vende auto, ma sistemi appositamente studiati e brevettati per renderle totalmente deducibili e detraibili al 100%, l’interesse dovrebbe aumentare notevolmente, visto che ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno e molti devono in qualche modo abbattere gli utili per pagare meno tasse.
Ma in pochi pensano a scaricare costi deducibili con la loro prossima e tanto sognata auto.
Partiamo da un paio di domande:
– Quanto ci costa oggi un’auto aziendale del valore di 30mila euro + IVA al netto dei risparmi fiscali previsti?
– Soluzioni alternative come rimborsi chilometrici, noleggi e leasing diminuiscono il costo effettivo per l’impresa?Abbiamo girato queste domande ad un esperto, autore dell’e-book Auto e Tasse, Nano Berselli.
La normativa forfettaria sulle auto aziendali, ci dice, pone dei limiti piuttosto alti a qualsiasi forma di acquisizione.
Le limitazioni sono partite dagli anni 70 ed in più di 50 anni sono stati messi a punto dall’ Ufficio delle Entrate dei meccanismi che comunque non permettono che il risparmio fiscale effettivo possa superare il 10-15% del costo di partenza.
Su un’auto da 30mila euro + IVA, pari ad un costo complessivo di 36.600 €, si fa presto a fare il conto.
La norma cita che la detrazione (la quota di IVA) che si può recuperare è pari al 40%. Su 6.600 x 40% =2.640 €, i restanti 3.960 € diventano un maggior costo per la partita IVA.
E qui si ha già una bella botta, ma il peggio deve ancora arrivare.
Infatti, parlando di deduzione dell’imponibile, la percentuale si dimezza ed è pari al 20%;
non solo: l’importo massimo deducibile è di 18.075 €.
La deduzione dell’imponibile rispetto alla detraibilità dell’IVA deve inoltre tenere conto dell’aliquota a cui è soggetta l’impresa per determinare la percentuale in base alla quale la stessa verrà tassata.
Oggi, secondo studi effettuati da osservatori specializzati, le percentuali variano dal 27 al 68%, a seconda del tipo di azienda e della sua ragione sociale, e tengono conto delle varie tassazioni a carico del contribuente.
Noi, per praticità di calcolo e a livello cautelativo sulla media nazionale, prenderemo come aliquota di riferimento dei nostri conteggi il 50%.
Il 20% di deducibilità di 18.075 € è pari a 3.615 € ed il suo 50% è 1.807,5 €.
Bisogna inoltre tenere conto che l’imponibile si ripartisce in anni di ammortamento, in questo caso in 4/5 anni, e che la quota annuale risparmiata effettivamente è di circa 450 €. Un importo fisso su qualsiasi valore di auto veramente risibile.
Sommando le cifre sopra indicate, un’auto aziendale per cui l’impresa ha speso inizialmente 36.600 € , al netto dei risparmi fiscali (2.640 + 1.805,5 = 4.447.5), è costata effettivamente 32.152,5 €.
Facendo un semplice calcolo siamo all’8,23% di risparmio fiscale sull’intero costo.
La situazione, rispondendo alla seconda domanda, non è certo migliore con altre forme di acquisizione. Per noleggi e leasing le percentuali di detrazione e deduzione sono le medesime, mentre per i rimborsi chilometrici ci sono diversi punti negativi:
1- si perde l’intero importo di IVA pagata immediatamente,
2- tutti i rimborsi devono essere documentati a piè di lista con i chilometri percorsi realmente. Oggi su auto nuove sono facilmente verificabili.
3- ultima osservazione: l’auto dovrà essere intestata ad un privato sul quale poi lo Stato si rivarrà con gli attuali strumenti, quale lo spesometro, che prevede tassazioni notevoli in funzione del numero dei veicoli intestati al nucleo familiare.
Ecco perché ancora oggi dopo oltre cinquant’anni la soluzione della trasformazione di autovettura in autocarro risulta la più gettonata dalle imprese.
Ma la pacchia delle versioni autocarro è arrivata al capolinea.
L’Ufficio delle Entrate, per porre dei limiti ai famigerati falsi autocarri, ha promulgato due norme, la prima a dicembre 2006, che pone alcune restrizioni al riconoscimento di un autocarro quale bene strumentale.In sostanza, prendendo una carta di circolazione per la versione autocarro, si dovranno controllare questi 3 dati e le relative ipotesi stabilite dall’UdE:
1) Codice di carrozzeria identificato al codice J2 = F0 (effe zero)
2) Numero dei posti totali identificati al codice S1 = a 4 o più posti
3) Calcolo del rapporto potenza (in kW) al codice P3 e portata (in t) rilevabile nelle righe descrittive a pagina 3 = o maggiore a 180
Se tutte e tre le ipotesi sono soddisfatte, secondo l’Ufficio delle Entrate la trasformazione ai fini della strumentalità è come se non fosse stata effettuata, ed il veicolo sarà tassato con il sistema forfetario.
E’ sufficiente che uno dei tre dati sia difforme per rendere detraibile e deducibile al 100% per inerenza il veicolo così trasformato. Esistono in circolazione diverse alternative agli autocarri furgonati, come ad esempio i pick up. Il codice di carrozzeria è K0 (Kappa zero), diverso da F0 e pertanto questi mezzi sono considerati strumentali e quindi detraibili e deducibili integralmente.
A gennaio 2025 è però entrata in vigore una direttiva che impone degli standard tecnici perché l’autoveicolo possa essere classificato in autocarro.
Noi l’abbiamo nominata la “Bomba del 9600 cmq”
Per questo sono sempre più in uso le versioni ad uso speciale, come per esempio ad officina mobile, ad uso tecnologico, ad uso pubblicitario.
Tecnicamente hanno le stesse caratteristiche di partenza dell’autovettura di provenienza che viene trasformata in autocarro, ma hanno allestimenti diversi, ed usi ed impieghi diversi.
Una domanda: qual è quell’ impresa che non si deve pubblicizzare, o quel professionista che non usa speciali strumenti di misurazione?
Si può comprendere facilmente che, sommando la strumentalità di partenza ad una inerenza d’uso, il bene diventa totalmente detraibile e deducibile fiscalmente.
Infine, direbbe il mio amico, esperto e professore universitario dottor Massimo Sorarù, di Mestre, dove la mettiamo l’inversione dell’onere della prova che in questi ultimi casi è a totale carico dell’UdE?
E’ infatti compito dell’ente pubblico dimostrarne un uso improprio (un’autovettura, come tale, è soggetta invece ad una fiscalizzazione risicata con il forfetario, e non esistono scappatoie).E’ per questo motivo che nell’e-book “Auto e Tasse” è consigliato questo genere di trasformazioni, perché molto utili per chi ha una P.IVA, ed enormemente vantaggiose da un punto di vista economico per l’impresa ed i professionisti.
Ora non ci resta che offrirvi gli allestimenti Businesscar con questa proposta irripetibile:
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Giuliano Latuga
31/10/25, Businesscar.it

